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Segnalazioni ("whistleblowing")

Vorwerk Italia si impegna da un lato a formalizzare i principi e le regole da perseguire e a definire le responsabilità di tutti gli attori coinvolti, dall’altro a promuovere l’impegno personale e collettivo per il raggiungimento di obiettivi di crescita continua senza mai perdere di vista i principi di etica ed integrità.

Il rispetto delle disposizioni di legge, dei principi definiti nel nostro Codice Etico, delle procedure e regole interne consolidate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (Modello Organizzativo) ha la massima priorità per Vorwerk Italia.

In quest’ottica il sistema per le segnalazioni ”whistleblowing” rappresenta un ulteriore strumento per creare una cultura di integrità e valori condivisi, che sostiene la reputazione della nostra organizzazione.

Attenzione!

Non è prevista la segnalazione tramite i canali citati di seguito (e non si applicano quindi le relative tutele) di:

 

             · questioni di carattere personale, o relative alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. Tali casistiche sono da sottoporre al referente interno più appropriato;

 

            · richieste legate al prodotto Vorwerk offerto o acquistato, al suo utilizzo, alla garanzia o altri aspetti legati ad uno specifico ordine di acquisto, da indirizzare al Servizio Clienti  anche attraverso questo sito web;

 

            ·  reclami riguardanti la promozione telefonica di prodotti Vorwerk, per cui si rimanda alla pagina Informativa Antitruffa.

Il sistema per le segnalazioni “whistleblowing”

Per “whistleblowing” s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo di attività illegali, illecite o fraudolente commesse all’interno di un’organizzazione, del quale lo stesso sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni nel contesto lavorativo.

In linea con quanto prescritto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, Vorwerk ha messo a disposizione per la segnalazione di tali condotte i seguenti canali:

  • la piattaforma informatica SpeakUp
  • il numero di telefono: 800-787639

 

Attraverso tali canali, è sempre possibile richiedere un incontro diretto ai gestori della segnalazione.

Entrambi i canali possono anche essere utilizzati in forma anonima.

Consulta le Istruzioni operative per l’utilizzo di SpeakUp (piattaforma web e numero di telefono).

Consulta l’Informativa privacy.

Cosa è possibile segnalare¹

 

Mediante i suddetti canali è possibile segnalare fatti pregiudizievoli per l’integrità dell’Azienda e per l’interesse collettivo, quali:

 

        · condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico;

 

        · illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea (UE)² o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE o che riguardano il mercato interno,


di cui si è venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

 

Chi può sottomettere una segnalazione

I soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori o collaboratori di fornitori;
  • liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;
  • candidati;
  •  ex-lavoratori, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

 

Come sono gestite le segnalazioni

La gestione delle segnalazioni dipende dalla tipologia di segnalazione:

  • in caso di segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o di violazioni del Codice Etico la gestione della segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza;
  • in caso di segnalazioni di violazioni di norme UE oppure segnalazioni di altro tipo la gestione è affidata al Compliance Officer, con il supporto delle funzioni aziendali competenti e di eventuali consulenti esterni.
     

Entro sette giorni dalla segnalazione, il Segnalante riceverà la notifica dell'avvenuta ricezione della Segnalazione.

Si aprirà quindi un'indagine interna per accertare i fatti oggetto della segnalazione. È dunque opportuno che essa sia il più possibile circostanziata e offra il maggior numero di elementi al fine di permettere agli organi deputati di effettuare le verifiche necessarie.

Compatibilmente con le esigenze di confidenzialità delle indagini interne e del loro esito, Vorwerk fornirà un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento.

 

Come è tutelato il segnalante

Vorwerk, in linea con la disciplina in materia di whistleblowing,  garantisce la protezione  di chi effettua una segnalazione.

In primo luogo si applica il principio di riservatezza: l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

In secondo luogo, Vorwerk si impegna affinché coloro che hanno effettuato segnalazioni non siano oggetto di alcun tipo di ritorsione, discriminazione o, comunque, penalizzazione connessa alla segnalazione. Tali garanzie consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni per le segnalazioni effettuate posto in capo al datore di lavoro, e dall’altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

È importante ricordare che le misure di protezione si applicano solo se:

  • al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo del D. Lgs. 24/2023;
  • la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

 

Quali altri canali di segnalazione sono previsti

È possibile effettuare delle segnalazioni attraverso il canale messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nelle seguenti circostanze:

  • non è prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023;
  • la persona segnalante ha già effettuato  una  segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che,  se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Altresì è possibile effettuare una divulgazione pubblica nel caso in cui:

  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna, e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. occultamento o distruzione di prove; fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’ANAC, nella sezione Whistleblowing.

 

 

¹ Per maggiori informazioni in relazione alle tematiche che possono essere oggetto di segnalazione, si prenda visione del D.lgs. 24/2023.

² A titolo esemplificativo: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

 Settembre 2023